Vincitore al gioco “a sua insaputa” perde il Reddito. L’esito del ricorso in Cassazione
La storia di G. M., che all’improvviso l’estate scorsa non aveva più ricevuto il sussidio e aveva saputo di una segnalazione della Finanza per un suo presunto incasso non dichiarato in seguito a delle scommesse on line. L’uomo nega di aver mai puntato soldi sulla rete e denuncia il furto dei suoi dati. La Cassazione gli dà torto e lo condanna a pagare 3 mila euro.
Vincitore al gioco “a sua insaputa” perde il Reddito. L’esito del ricorso in Cassazione
In sintesi la storia è questa: la Finanza scopre che avrebbe vinto dei soldi scommettendo on line e l’Inps gli revoca il reddito di cittadinanza. Lui, G.M., 48 anni, ricorre in Cassazione sostenendo di non aver mai giocato on line e che nulla sa della presunta vincita.
Per i giudici, dal momento che il blocco della corresponsione del reddito di cittadinanza è stato compiuto direttamente dall’Inps e non dal giudice penale, l’uomo avrebbe dovuto rivolgersi alla giustizia amministrativa, ovvero al Tar. Dunque G.M. rimane senza reddito di cittadinanza e dovrà anche pagare 3 mila euro di ammenda.
Si tratta di un mezzo pasticcio giudiziario in cui G. M. spergiura di non aver commesso alcuna violazione e di aver saputo della sua presunta vincita on line solo dopo aver chiamato il call center dell’Inps.
Come ha sentenziato la terza sezione della Suprema Corte, presieduta da Grazia Lapalorcia, l’uomo ha sbagliato tribunale e quindi sia la Procura della Repubblica che il giudice delle indagini preliminari quando hanno rigettato la sua richiesta di riavere il reddito di cittadinanza hanno agito correttamente. Il suo ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile ed è arrivata pure la condanna a versare tremila euro.
Il blocco del reddito
Il Reddito gli era stato bloccato il 27 agosto scorso e l’uomo aveva deciso di chiamare l’Inps per chiedere lumi. Gli impiegati gli avevano spiegato che il provvedimento era stato adottato in seguito a una segnalazione della Finanza su una sua vincita al gioco mai denunciata. Vincita che, modificando il reddito, avrebbe comportato una variazione dell’ammontare del sussidio.
Il 30 agosto l’uomo si era attivato e a dimostrazione della sua buona fede, come sottolineato dalla difesa, aveva presentato una denuncia proprio alla Finanza per furto e uso illecito dei suoi dati personali, visto che non avrebbe mai puntato (e neppure vinto) on line.
Non solo. Il 21 settembre aveva anche scritto all’Agenzia delle dogane per disconoscere qualunque account di gioco on line esistente e chiederne la chiusura. Il 23 aveva appreso di essere indagato per violazione delle norme sulla concessione del Reddito. Il 6 ottobre aveva chiesto alla Procura di dissequestrare i suoi soldi e dunque di riottenere il sussidio, ma il gip – accogliendo le argomentazioni dell’accusa – aveva disposto il non luogo a procedere, visto che nessun sequestro era stato disposto dal giudice penale.
Il ricorso alla Suprema Corte era contro quest’ultimo provvedimento, ma i giudici hanno sottolineato che “il ricorso al giudice penale, almeno in questa fase, non risulta consentito, posto che la mancata corresponsione del sussidio è dipesa non da un sequestro preventivo o probatorio, ma esclusivamente da un’iniziativa adottata in sede amministrativa (dall’Inps, ndr), sia pur incidentalmente connessa a un’indagine di polizia giudiziaria”. Da qui il rigetto dell’istanza di G. M. e la sua condanna a pagare tremila euro.