Novità indennizzi per danni da vaccino: chi può accedervi ed in che modo
Nessuno vorrebbe vivere l’esperienza negativa capitata a chi ha subito, suo malgrado, danni gravi dopo esserci vaccinato con uno dei vaccini per il contrasto del covid-19 messi a disposizione per il cittadino. Sono molti i casi in Italia di persone, soprattutto anziane ma non solo, che si sono ritrovate in condizioni di forte precarietà dopo essersi vaccinate. Il Governo ha stanziato un fondo di 50 milioni di euro per l’anno in corso per far fronte ai risarcimenti. Andiamo a scoprirne di più
Novità indennizzi per danni da vaccino: chi può accedervi ed in che modo
Per l’anno prossino sembra che la cifra possa addirittura raddoppiare a conferma che i casi di persone danneggiate dalla somministrazione del vaccino è in consistente aumento. I risarcimenti riguardano quanti abbiano subito lesioni o infermità. Quindi una menomazione permanente che compromette l’integrità sia fisica che psichica. La bozza in fase di elaborazione si esprime nei termini appena citati. Il provvedimento riguarda anche le somministrazioni al di fuori delle categorie sottoposte a obbligo. Stando a quanto sostiene il Codacons i cittadini non dovrebbero firmare la modulistica da compilare all’atto della vaccinazione.
Oppure sarebbe opportuno cancellare i riferimenti che escludono responsabilità dello Stato. In verità sottoscrivere il consenso informato non esclude la possibilità, in caso di effetti negativi, di chiedere l’indennizzo, in quanto equivale ad aderire in modo consapevole al trattamento sanitario. Il consenso altro non è che l’attestazione della scelta fatta da chi sottoscrive. La Consulta ha spiegato che non c’é differenza tra obbligo e raccomandazione sui vaccini. Quindi l’indennizzo vale per tutti i cittadini che si sottopongono a vaccino e subiscono effetti negativi gravi.
È bene specificare che, per il consiglio di stato i vaccini impiegati al contrasto della pandemia in corso non sono sperimentali, ma soggetti ad un introduzione forzata, anche in assenza della procedura standard che ne dovrebbe legittimare la distribuzione “a condizione che i benefici derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari” come lo stesso organo ha ribadito.