Assegno unico: quando possono fare domanda gli ex percettori del Reddito di Cittadinanza?

Assegno unico: quando possono fare domanda gli ex percettori del Reddito di Cittadinanza?

Assegno unico: quando possono fare domanda gli ex percettori del Reddito di Cittadinanza?

Come confermato dall’ultimo messaggio Inps dedicato, per tutta l’utenza ex percettrice del Reddito di Cittadinanza avente i dovuti requisiti che vorrà fare richiesta dell’Assegno Unico, sarà necessaria una nuova richiesta. Scopriamo tutto nelle righe a seguire!

Assegno unico: quando possono fare domanda gli ex percettori del Reddito di Cittadinanza?

Assegno unico: quando possono fare domanda gli ex percettori del Reddito di Cittadinanza?

Come tutti oramai avranno appreso, questo “switch” tra Reddito di Cittadinanza e Assegno di Inclusione riporta ripercussioni anche per quel che concerne l’Assegno Unico. Ebbene, tutti coloro che hanno ricevuto il sostegno fino allo scorso 2023 riceveranno l’Assegno Unico fino al prossimo febbraio, ma per continuare a godere del sussidio sarà necessario effettuare una nuova richiesta dedicata, quindi il solo accesso al Reddito di Inclusione non è sufficiente.

Tutte le istruzioni per effettuare tale richiesta sono presenti nel messaggio Inps n° 258 dello scorso 19 gennaio, in questo testo viene di fatto istruito l’aspirante percettore sulle tempistiche e sulle modalità di richiesta dell’emolumento.

“L’eventuale presentazione della domanda di ADI da parte dei nuclei potenziali beneficiari della nuova misura, infatti, non sostituisce in alcun modo la domanda di AUU (assegno unico) che, pertanto, deve essere sempre presentata per poter beneficiare della prestazione familiare.”

Per quel che riguarda invece tutti gli altri percettori, è confermato il canonico rinnovo automatico a seguito della già eventuale collaudata richiesta. quindi, entro il 29 febbraio sarà indispensabile aver presentato la DSU al fine del corretto aggiornamento ISEE, pena la ricezione dell’importo minimo dell’emolumento a partire da marzo 2024, che sarebbe di euro 54,10.

È inoltre debito specificare che l’importo – in assenza della card – verrà erogato su di un conto corrente di proprietà dell’intestatario della richiesta, indifferentemente che sia su carta prepagata con IBAN o conto “classico”.

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