Eredità con i debiti: bisogna restituire le donazioni ricevute in vita?
Nel caso in cui si stia affrontando una situazione di eredità con i debiti, è necessario chiedersi se si sia obbligati a restituire le donazioni ricevute in vita.
Si pensi al caso di un genitore che abbia donato ai figli metà immobile di sua proprietà: nel caso di decesso e di successione ereditaria con debiti, cosa succede all’immobile oggetto di donazione? I creditori del de cuius possono richiedere la restituzione delle donazioni fatte in vita dal defunto? Facciamo chiarezza.
Eredità con i debiti: bisogna restituire le donazioni ricevute in vita?
Donazione: cosa succede quanto muore il donante?
Nel caso in cui si riceva una donazione da parte di un familiare, genitore o zio, che poi muore, essa non si annulla in automatico. Il donatario non è assolutamente obbligato a restituire l’oggetto della donazione, sia che si tratti di un bene immobiliare sia che si tratti di una somma di denaro. a questa regola sono previste alcune eccezioni.
Il donatario non è valida la regola applicabile agli eredi, che concorrono all’adempimento dei debiti contratti a seguito dell’accettazione dell’eredità. Ogni erede è tenuto a pagare il debito in proporzione alla quota della successione ereditaria.
Ciò implica che i creditori non possono richiedere alcun pagamento nei confronti del beneficiario della donazione. Gli eredi subentrano automaticamente ai debiti del de cuius una volta accettata l’eredità.
Donazione: in quali casi bisogna restituire il bene?
Il donatario potrebbe essere tenuto a restituire il bene oggetto di donazione nel caso in cui uno degli eredi legittimari (figli, coniuge, genitori del de cuius) ritenga di aver ricevuto una quota inferiore rispetto a quella riservata dalla normativa.
Nel caso in cui il creditore riesca a dimostrare che il de cuius si è spogliato del bene al fine di depauperare il proprio patrimonio. In questo caso, il creditore può agire esercitando l’azione revocatoria o azione pauliana.
Eredità con debiti: quando può essere esperita l’azione pauliana?
L’azione revocatoria disciplinata dagli articoli 2901 ss. Codice Civile viene concessa al creditore per ottenere l’inefficacia degli atti con cui il debitore ha disposto del suo patrimonio a danno delle ragioni creditorie. L’azione revocatoria costringe il donatario a restituire il bene affinché sia oggetto di pignoramento dal creditore del de cuius.
L’azione pauliana può essere esperita solo in questi casi:
- non siano trascorsi più di 5 anni dalla trascrizione della donazione nei pubblici registri,
- il patrimonio del de cuius, a seguito della donazione, è rimasto privo di altri beni da pignorare. In questi casi, non è possibile agire con l’azione revocatoria se il creditore possa soddisfarsi su altri beni.