Buoni fruttiferi: cosa accade al rimborso se il cointestatario decede?

Buoni fruttiferi: cosa accade al rimborso se il cointestatario decede?

Buoni fruttiferi: cosa accade al rimborso se il cointestatario decede?

Nell’ultimo periodo i ricorsi all’arbitro bancario sembra siano in diminuzione. Strana tendenza, viste comunque le motivazioni che spesso e volentieri spingono le persone a ricorrere a questo mezzo per vedere accolte le proprie rimostranze che hanno in oggetto dispute con Poste italiane. Oggi andremo ad analizzare un caso particolare che potrebbe interessare molti utenti di Poste, scopriamo di cosa si tratta nelle prossime righe.

Buoni fruttiferi: cosa accade al rimborso se il cointestatario decede?

Buoni fruttiferi: cosa accade al rimborso se il cointestatario decede?

Ora, vediamo un po’ di dati: nel 2020 c’è stato il 28%in meno di ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario mentre nel 2021 sono stati 22.382 i casi di ricorsi all’arbitro bancario per le più svariate motivazioni come cessione del quinto e buoni fruttiferi postali. Osservando nel dettaglio, si evince che per quanto riguarda la cessione del quinto le dispute sono diminuite del 55%, mentre per i buoni fruttiferi del 31%. L’argomento ad oggi più sottoposto al giudizio dell’Arbitro Bancario riguarda gli strumenti di pagamento.

Il 1 luglio però, ricordiamo che per quanto riguarda i buoni fruttiferi postali, l’Arbitro Bancario Finanziario ha pubblicato una sentenza riguardante la clausola inerente la “pari facoltà di rimborso” detta in acronimo Pfr.

L’accaduto nel dettaglio

Tra le sentenze più interessanti concernenti i buoni fruttiferi postali, c’è la numero 8362 del 27 maggio 2022 che riguarda il Collegio di Bologna. Si tratta di un buono fruttifero della serie Q posseduto da un cointestatario e da una persona deceduta. L’importo vincolato era pari a 1 milione perché emesso nel 1995; ad esso però era applicata la clausola “Pari facoltà di rimborso”.

In questo caso, quest’ultimo ne ha rifiutato il rimborso, in quanto, per i prodotti emessi fino al 27 dicembre del 2000 la clausola pfr diventa superabile con la morte di uno dei due cointestatari. Dunque, in virtù di questa realtà, la riscossione del buono può avvenire solo mediante quietanza di tutti gli eredi. Il collegio di Bologna però, in merito alla questione, ha risposto sottolineando che già vi era stato un precedente, in merito ad una questione simile con la Decisione numero 8362 del 27 maggio 2022 Pag 4/4 decisione numero 22747 del 10 gennaio 2019.

Di fatti in tale situazione si decise: “nell’ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con Pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuotere anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari”. In questo caso però si parlava di buoni fruttiferi postali stipulati prima dell’entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000.

Invece nel caso che abbiamo appena descritto, il Collegio ha decretato che ci fossero gli estremi per applicare operatività disgiunta, e nonostante la clausola pari facoltà di rimborso, per l’Arbitro Bancario il cointestatario ha diritto a ricevere il rimborso del buono fruttifero postale. La regola quindi vale anche in caso di decesso di uno dei cointestatari.