Scrittura privata: quanto vale in termini di legge? Ecco un esempio
Nel diritto privato la scrittura privata è un documento sottoscritto da una o più parti, per regolare reciproci interessi nell’ambito di uno o più rapporti giuridici. La scrittura privata è uno strumento giuridico utilizzato per stipulare accordi e contratti tra soggetti privati. Che valore ha una scrittura privata ed in quali situazioni può essere utilizzata come prova legale? Facciamo chiarezza e presentiamo un esempio pratico per comprendere meglio cos’è una scrittura privata.
Scrittura privata: quanto vale in termini di legge? Ecco un esempio
Nel diritto privato la scrittura privata è data dalla partecipazione dei soggetti interessati alla formazione del documento. Per essere efficace e valida, la scrittura privata deve avere requisiti ben precisi: la forma può essere redatta attraverso mezzi tecnologici di videoscrittura e redatta manualmente da un legale. Una scrittura privata può essere semplice o autenticata, a seconda della presenza o meno di un pubblico ufficiale nel momento della sua sottoscrizione.
Scrittura privata: a cosa serve?
La scrittura privata, come sancito dall’articolo 2702 Codice Civile, costituisce piena prova, se le dichiarazioni in essa contenute provengono dalle persone che l’hanno sottoscritta. Tutti coloro che vogliono dare legittimità ad un rapporto preferiscono definire per iscritto le modalità di esecuzione dell’accordo e le condizioni. Una volta approvato e sottoscritto l’accordo, esso diventa vincolante tra le parti, ma esistono delle eccezioni che scopriremo nelle prossime righe.
Scrittura privata: quando può essere utilizzata?
Con la scrittura privata è possibile legittimare molteplici rapporti giuridici, i casi più frequenti concernono il riconoscimento o il pagamento di un’obbligazione e la compravendita di un bene immobiliare.
Nel caso di una compravendita di un immobile l’atto definitivo può essere preceduto da un compromesso, che vincola le parti. Nella formulazione della “promessa” è importante inserire le espressioni “mi impegno a vendere”, venendo ad anticipare gli effetti dell’atto definitivo con il trasferimento dell’immobile.
Scrittura privata: esempio
Esiste certamente un elenco tassativo di situazioni e rapporti che possono essere regolati con una scrittura privata, ma indubbiamente la ricca casistica riguarda in prevalenza la compravendita di una casa o di un terreno, il riconoscimento di un debito, la promessa di pagamento, la locazione, la cessione di quote, l’accordo tra confinanti di terreni.
Di seguito un fac simile per un preliminare di compravendita:
Con la presente scrittura privata, i sottoscritti:
sig. Mario Rossi, nato a … il …, residente a … in via … , codice fiscale …, stato civile … in regime di …. d’ora in poi denominato promittente venditore e
il sig. Paolo Bianchi, nato a … il …, residente a … in via … , codice fiscale …, stato civile … in regime di … d’ora in poi denominato promissario acquirente:
stipulano e convengono quanto segue.
Il promittente venditore promette di vendere al promissario acquirente, che promette di acquistare, la porzione immobiliare sita nel Comune di … via … n. … , appartamento composto di n. … locali oltre servizi, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati di … come segue (indicare i dati catastali: foglio, mappale, subalterno, ecc. e confini), facendo le parti espresso riferimento per una migliore identificazione dell’immobile alla planimetria allegata.
Il promittente venditore dichiara di avere la piena proprietà e libera disponibilità delle porzioni immobiliari in oggetto, che saranno consegnate libere da persone e cose a far tempo dalla data di seguito indicata per la consegna.
Il promissario venditore dichiara e garantisce che le porzioni immobiliari in oggetto sono e saranno sino alla data del rogito libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli, liti in corso, privilegi fiscali o altri oneri e vincoli di qualsiasi genere (in caso di mutuo: “fatta eccezione per l’ipoteca iscritta a garanzia del mutuo concesso dalla banca …in data … che il promittente venditore si obbliga a estinguere, per procedere all’estinzione della relativa ipoteca prima dell’atto definitivo”, oppure: “fatta eccezione per l’ipoteca iscritta a garanzia del mutuo concesso dalla banca …in data …chesi lascia sussistere in quanto iscritta a garanzia del mutuo che, come infra specificato, verrà accollato all’acquirente in sede di rogito a deconto del prezzo”).
Le porzioni immobiliari in oggetto saranno trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come visitate dal promissario acquirente in data … ;
Il promittente venditore si obbliga a consegnare al notaio incaricato della stipulazione del rogito nei termini da questi indicati al momento del conferimento dell’incarico la documentazione idonea a comprovare la propria titolarità, la regolarità urbanistica, la propria legittimazione a disporre ed ogni altra documentazione che sia dal notaio richiesta in relazione ai beni in oggetto.
Le parti convengono, per la vendita che si sono obbligate a concludere, il prezzo complessivo e a corpo di € … regolato come segue:
quanto ad € … versati dal promissario acquirente a titolo di caparra confirmatoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1385 c.c., al promittente venditore che accetta e ne rilascia corrispondente quietanza. Le parti convengono che, al momento della conclusione del contratto definitivo, detta somma di danaro sia imputata a prezzo;
quanto ad € … il promissario acquirente si obbliga a versarli al momento della stipulazione del contratto definitivo di vendita (rogito).
Le parti reciprocamente si obbligano a stipulare il contratto definitivo di vendita entro la data del …, termine che le parti stabiliscono come essenziale.
Trascorsa la data sopra convenuta quale termine finale per l’adempimento, in caso di inadempimento di una parte, l’altra, oltre che avvalersi della caparra ai sensi dell’art. 1385 c.c., recedendo dal contratto, potrà fare ricorso agli altri rimedi di legge dell’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., dell’intimazione ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., della risoluzione giudiziale ai sensi dell’art. 1453 c.c. e risarcimento del danno.
Le parti convengono di incaricare per la stipula del contratto definitivo di vendita (rogito) il notaio …con studio in …
La proprietà di quanto in oggetto si trasferirà in capo all’acquirente con la stipulazione del contratto definitivo di vendita (rogito) e la relativa consegna con immissione nel possesso sarà effettuata all’acquirente il medesimo giorno del rogito ovvero in data … (oppure: “entro la data del …”).
Allegati al contratto preliminare di vendita:
- Planimetria
- Documenti consegnati dal promittente venditore al promissario acquirente:
- copia della planimetria catastale
- copia del certificato di agibilità/abitabilità
- copia certificazione degli impianti
Luogo e data
Firme
Promittente venditore Promissario acquirente
Quando può essere disconosciuta la scrittura privata?
È importante ricordare che una scrittura privata può si rappresentare un atto legale a tutti gli effetti, ma può essere disconosciuta da colui contro il quale è stata emessa, e non ha dunque valore probatorio. L’unico ed esclusivo caso nel quale una scrittura privata risulterà efficace e indissolubile fino a prova contraria, sarà la registrazione della suddetta mediante atto notarile con ambedue le parti presenti alla firma dinnanzi al notaio.