Dispositivi di registrazione in macchina: sono legali o no?
I dispositivi di registrazione montati sulle auto possono davvero costituire una garanzia in caso di incidente? E soprattuto, sono legali? Vediamo di scoprirne di più all’interno dell’articolo.
Dispositivi di registrazione in macchina: sono legali o no?
Il Regolamento europeo 2019/2144 a partire da luglio 2022 ha imposto l’adozione su tutti i veicoli nuovi di una cosiddetta “scatola nera”, un dispositivo analogo a quello che c’è sugli aerei e che dovrebbe permettere di registrare i dati relativi al comportamento dell’auto e quindi di ricostruire dinamica e responsabilità di eventuali incidenti.
In attesa di avere i dati introdotti da questa novità sulla sicurezza stradale, fermiamoci un attimo a considerare un altro dispositivo su cui forse vale la pena fare chiarezza. Si tratta delle dash-cam (dashboard-cam: telecamera montata sul cruscotto), ovvero la telecamera di sicurezza in grado di registrare ciò che avviene davanti ai veicoli, o quelle montate sulla parte posteriore della macchina.
È legale? Le immagini registrate si possono usare in caso di incidente? Vediamo.
Dash-cam: che cos’è e a che cosa serve
Le dash cam sono telecamere compatte che si montano sul cruscotto o sul parabrezza delle auto (se si vuole, anche sul lunotto, ovviamente) per registrare tutto quello che avviene di fronte alla vettura (o dietro), sia in in movimento, sia in sosta.
Usata spesso anche dai motociclisti sui caschi, per solito una dash-cam è dotata di una memoria rimovibile e registra tutto ciò che avviene nella direzione di marcia. Va notato che quando la memoria della card viene occupata per intero, questa viene sovrascritta (quindi la ripresa non si interrompe).
Che cosa dice in proposito il Codice della Strada
L’impiego della dash-cam non è regolamentato in senso stretto, perché non c’è una norma che riguardi specificamente questi dispositivi di ripresa. Ma può venire in soccorso l’articolo 141 del Codice della Strada, che recita: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Concetto ribadito dall’articolo 169: “In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida”.
In altri termini, sembra non esserci alcun divieto di utilizzare oggetti se questi non limitano il campo visivo del conducente e la libertà di movimento dello stesso. È da ritenere dunque che la dash-cam, se collocata in modo da intralciare visibilità e guidabilità, non sia vietata da nessuna norma, ed inoltre, in caso di scenario di sinistro, la registrazione può costituire senz’altro una prova a tutti gli effetti per delineare le dinamiche di un incidente.