Crediti del Superbonus, ecco le novità in arrivo dall’Eurostat

Crediti del Superbonus, ecco le novità in arrivo dall’Eurostat

I crediti del Superbonus devono essere contabilizzati nel corso dell’anno in cui sono maturati: ecco quanto stabilito dall’Eurostat ed evidenziato in una comunicazione all’Istat.

Crediti del Superbonus, ecco le novità in arrivo dall’Eurostat

I crediti del Superbonus devono essere contabilizzati nel corso dell’anno in cui sono maturati: ecco quanto stabilito dall’Eurostat ed evidenziato in una comunicazione all’Istat.

Crediti del Superbonus, ecco le novità in arrivo dall’Eurostat

Crediti del Superbonus, ecco le novità in arrivo dall’Eurostat

Le somme maturate nel corso dell’anno 2023 incideranno sull’anno 2023: è quanto sancito dall’Eurostat. L’istituto europeo di statistica ha stabilito che i crediti d’imposta derivanti da interventi dei bonus edilizi e dei superbonus dovranno essere contabilizzati nel corso dell’anno 2023.  Scopriamo quali sono le novità previste dall’Eurostat.

Crediti da Superbonus: quali sono le novità in arrivo dall’Eurostat?

I crediti da Superbonus e da bonus edilizi rientrano nella categoria di “pagabili”. È quanto reso noto dall’agenzia di stampa Ansa.it, facendo riferimento ad una comunicazione nei confronti dell’Istat. La somma può essere oggetto di cessione a terzi soggetti e deve essere considerata “pagabile”.

Tale importo deve essere registrato come un’attività del contribuente e una passività per lo Stato. Le somme devono essere oggetto di contabilizzazione al momento della realizzazione degli interventi nell’anno in cui matura il credito. La modalità di contabilizzazione ha un impatto sul deficit dell’anno corrente: si tratta di un chiarimento rilevante in vista dell’avvio dell’iter della Manovra di Bilancio 2024.

Superbonus e altri bonus edilizi: ecco i chiarimenti per i crediti d’imposta

Dopo l’emanazione del Decreto Cessioni sono state pronunciate diverse sentenze da parte della Cassazione sui casi di frode collegati al Superbonus ed agli altri bonus edilizi. L’Associazione italiana Dottori commercialisti ed Esperti contabili ha pubblicato un interessante documento dedicato alla ‘veridicità’ dei crediti di imposta. Il credito d’imposta si definisce non spettante laddove il contribuente commette degli errori di qualificazione o quantificazione. Il credito d’imposta è inesistente nei casi in cui la determinazione del credito sia avvenuta in assenza di documentazione.

La sanzione di importo più elevato è irrogata nel caso in cui sia utilizzato un credito inesistente. Si applica una multa del 30% del credito nel caso di utilizzo di un credito d’imposta in misura superiore a quella spettante. La sanzione del 100% del credito è applicata nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. Nei casi in cui la determinazione del credito sia avvenuta in assenza di documentazione, la trasgressione sarà sanzionabile nella misura più grave e nel termine di decadenza più lungo previsto per il credito inesistente.