Cessione del credito, quali sono i casi in cui è ancora possibile?
La Circolare n.27 pubblicata dall’Agenzia dell’Entrate in data 7 settembre ha chiarito quali sono i casi in cui è ancora possibile ricorrere alla cessione del credito. Ecco in quali casi.
Cessione del credito, quali sono i casi in cui è ancora possibile?
Per il Superbonus è possibile optare per la cessione del credito se entro il 16 febbraio 2023 risultano espletati gli adempimenti preliminari all’esecuzione dei lavori in materia di CILAS, CILA e delibere assembleari. Il 16 febbraio 2023 è la data da tenere in considerazione anche per i bonus casa ordinari, per i quali è necessario aver presentato la richiesta del titolo abilitativo o aver avviato i lavori. È possibile optare per la cessione del credito anche per i lavori per i quali prima del 17 febbraio è stata siglata un’intesa vincolante con la ditta edile.
Cessione del credito: quando è possibile farla?
La Circolare n.27 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 7 settembre ha illustrato quali sono le deroghe al divieto della cessione del credito previsto dal Decreto Legge n. 11 dell’anno 2023. La possibilità di esercitare la cessione del credito si applica in caso di esecuzione di interventi volti al superamento ed all’eliminazione delle barriere architettoniche. Il bonus del 75% rientra tra i casi in cui è possibile optare per la cessione del credito e per le spese sostenute in relazione alla realizzazione degli interventi finalizzati allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito e finalizzati al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti.
Altra deroga è prevista per i lavori rientranti nell’ambito del Superbonus e per i quali alla data del 16 febbraio risulti perfezionato l’iter burocratico per l’avvio degli interventi. La deroga si applica tenendo presente la data di presentazione del titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente all’epoca di avvio degli interventi.
Cessione del credito per i bonus casa ordinari
È prevista un’altra deroga nell’ambito dei bonus diversi dal Superbonus. È possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura quando alla data del 16 febbraio risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo. Nel caso di interventi non avviati, è necessario che sia stata stipulata un’intesa vincolante con la ditta per la fornitura di beni e servizi oggetto dei lavori edili. In assenza di acconti versati al 17 febbraio è necessario che venga fornita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del committente.