Bonus 150 euro per chi ha più contratti di lavoro? I chiarimenti dell’INPS
Bonus 150 euro per coloro che hanno più contratti di lavoro: l’indennità spetta o no? Ecco i chiarimenti dell’INPS.
Il bonus 150 euro antinflazionistico erogato dal Governo per tutti i beneficiari con un reddito di importo inferiore ai 20.000 euro spetta anche nel caso in cui un lavoratore abbia maturato una retribuzione che superi la soglia dei 1538 euro? A fornire utili chiarimenti è l’INPS. È il Decreto Aiuti Ter ad aver introdotto il bonus 150 euro contro il caro bollette energetiche.
Bonus 150 euro per chi ha più contratti di lavoro? I chiarimenti dell’INPS
Bonus 150 euro contro il caro bollette energetiche
Il bonus 150 euro è un’indennità una tantum che viene erogato dal Governo per fare fronte al caro bollette ed ai rincari inflazionistici. Il bonus 150 euro è stato accreditato ai pensionati a novembre e a dicembre dovrebbe essere accreditato ai lavoratori dipendenti con la tredicesima mensilità.
Bonus 150 euro una tantum: i chiarimenti dell’INPS
Con messaggio n. 4159 del 2022, l’INPS ha chiarito che i lavoratori che hanno sottoscritto più contratti di lavoro devono verificare il requisito economico in relazione al rapporto di lavoro che intercorre con il datore. L’ammontare che viene accreditato mensilmente può eccedere anche la soglia dei 1538 euro. Questo chiarimento da parte dell’INPS ha creato una disparità di trattamento tra i lavoratori beneficiari del bonus 150 euro.
Bonus 150 euro per chi ha più contratti di lavoro: i requisiti
Il bonus 150 euro spetta a tutti coloro che hanno maturato un reddito annuale di importo inferiore ai 20 mila euro. Coloro che hanno almeno un rapporto di lavoro attivo a novembre 2022 con una retribuzione imponibile di importo inferiore ai 1538 euro hanno diritto a percepire il bonus una tantum pari a 150 euro. Inoltre, è necessario non essere titolari del Reddito/Pensione di Cittadinanza.
Per quanto concerne la determinazione della retribuzione imponibile, l’INPS stabilisce che il datore di lavoro che eroga al lavoratore la tredicesima mensilità (per cessazione del rapporto) o gli corrisponda un dodicesimo della stessa, l’importo corrispondente alla mensilità aggiuntiva non deve essere sommato all’imponibile. La retribuzione di riferimento è l’imponibile che scaturisce dalle competenze del mese al netto delle somme che vengono pagate a titolo di tredicesima mensilità.