Donazione: il donante può revocarla?

Donazione: il donante può revocarla?

È possibile revocare la donazione? Ecco quando il donante può decidere di revocare la donazione di un immobile.

Donazione: il donante può revocarla?

È possibile revocare la donazione? Ecco quando il donante può decidere di revocare la donazione di un immobile.

Uno dei gesti più grati e chiari della dimostrazione di affetto è la donazione di un bene immobiliare o di una somma di denaro. La donazione è un istituto giuridico disciplinato dalla normativa codicistica contenuta negli articoli 769 e seguenti del Codice Civile. Si tratta di un tipico atto di liberalità, un atto con il quale una persona arricchisce l’altra, assumendo un’obbligazione o disponendo di un favore.

Nella maggior parte dei casi si parla di donazione di un bene immobiliare: si pensi al caso di uno zio che dona ad un nipote una somma di denaro o un immobile. Sia che si tratti di donazione diretta o indiretta, è un gesto di affetto e di gratitudine che il donante compie nei confronti del donatario. Tuttavia, con il tempo e con la compromissione dei rapporti affettivi, è possibile che il donante voglia revocare la donazione. È giuridicamente possibile? Scopriamolo.

Donazione: il donante può revocarla?

Donazione: il donante può revocarla?

A dare la risposta al quesito è lo stesso Legislatore, che all’articolo 769 e seguenti Codice Civile definisce la donazione come il contratto con il quale una parte arricchisce l’altra per spirito di liberalità. La donazione è un contratto a tutti gli effetti (cfr. articolo 1321 Codice Civile): il contratto dovrebbe essere stipulato dinanzi ad un Notaio ed a due testimoni.

Gli elementi essenziali del contratto di donazione sono: lo spirito di liberalità e l’arricchimento del donatario a scapito del donante. Non essendo un atto unilaterale, è necessario che la donazione venga accettata da chi la riceve.

Donazione: cosa è previsto da legge

La normativa prevede che la donazione possa essere revocata: ci sono delle ipotesi espressamente previste, tra cui l’ingratitudine del donatario. Per “mutuo dissenso” è possibile sciogliere il contratto di donazione.

È lo stesso articolo 801 del Codice Civile ad elencare le casistiche, che permettono di revocare la donazione per ingratitudine. Si pensi al caso in cui il donatario abbia tentato di uccidere volontariamente il donante oppure lo abbia calunniato. La donazione può essere revocata anche nel caso in cui il soggetto donatario abbia commesso il reato di falsa testimonianza o abbia arrecato volontariamente un grave pregiudizio al patrimonio del donante.