Riscossione di questi buoni fruttiferi: mancata tutela del risparmiatore?
Se in passato hai sottoscritto dei Buoni Postali Fruttiferi della serie Q/P leggi attentamente questo articolo perchè troverai risposta e importanti aggiornamenti sul pagamento delle cedole. Vediamo insieme cosa è stato definito dalla Corte di Cassazione.
Riscossione di questi buoni fruttiferi: mancata tutela del risparmiatore?
La sentenza della Corte di Cassazione
La Prima Sezione delle Corte di Cassazione ha rilasciato il 10 febbraio 2022 l’ordinanza n. 4384/2022, per altro identica ad altri tre provvedimenti resi nella medesima Camera di Consiglio (n. 4748/2022; n. 4751/2022; n. 4763/2022), con la quale ha negato ai sottoscrittori di buoni fruttiferi postali della serie Q/P il diritto di vedersi riconoscere dei pagamenti.
Nel dettaglio all’interno di questa ordinanza la Corte di Cassazione ha definito che i sottoscrittori di buoni con serie Q/P non vedranno riconoscersi i rendimenti per il periodo corrente tra il 21° ed il 30° anno dell’investimento ad importo fisso bimestrale.
Quali sono i titoli in questione
I titoli oggetto della sentenza sono quelli della serie Q/P ovvero quelli emessi tra il 1986 ed il 1995.
Il motivo per cui è stata portata avanti una segnalazione sfociata poi in un’interpellanza della Corte di Cassazione è che Poste Italiane, invece di stampare nuovi titoli della serie Q con i relativi nuovi tassi di interesse mise, a suo tempo, in circolo vecchie cedole delle serie P semplicemente apponendo un timbro con indicazione dei nuovi tassi e della nuova serie.
Il problema dei titoli Q/P
Il problema di fondo era che il timbro apposto alle volte era illeggibile e riportava i rendimenti solo dei primi 20 anni senza comunicare quelli degli ultimi 10 anni. In assenza di documentazioni ulteriori i consumatori che ebbero sottoscritto questi investimenti avevano inteso che dal 21° al 30° anno valessero i vecchi tassi ovvero quelli relativi alla serie P che prevedevano tassi più elevati.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione
Senza entrare troppo nel dettaglio, di difficile comprensione per gli utenti meno esperti, in sostanza la Corte di Cassazione ha negato ai risparmiatori il pagamento degli interessi per il periodo 21° – 30° anno con la motivazione che i risparmiatori non si dovevano fidare di quanto scritto sopra il titolo perché dovevano sapere che nel frattempo la legge era cambiata. La tabella allegata al Decreto stabiliva infatti quali erano i nuovi rendimenti e lo diceva in modo chiaro.
La norma di riferimento
Per deliberare la risposta la Corte si è rifatta ai regolamenti dell’art. 173 Cod. post. (abrogato con d.lgs. 284/1999, ma mantenuto in vigore per i rapporti già in essere) e negli artt. 4, 5, e 6 del DM 13.6.19861.
In particolare, l’art. 173 Cod. post., ratione temporis applicabile stante la modifica intervenuta con il D.L. 460/1974 rubricato “Tabelle degli interessi – Variazioni”, espressamente recita: “1. Le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
2. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell’anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
3. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.
- Gli articoli del DM 13.6.1986, istitutivo della serie Q, richiamati dall’ordinanza sono:
(i) l’art. 4: “Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all’atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”;
(ii) l’art. 5: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986.
Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”;
(iii) l’art. 6: “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q”, compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all’estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie “Q”.
Per i buoni della serie “P” emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data.
I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno dell’attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto.
Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all’atto del rimborso dei buoni”.