Economia

Visite fiscali: i casi nei quali “non è possibile il provvedimento”

Visite fiscali: i casi nei quali “non è possibile il provvedimento”

Si sa, a volte i malanni stagionali colpiscono anche i più attenti, e si finisce per restare influenzati a casa a dover trascorrere il tempo tra medicine e, magari la lettura di un buon libro. Ma cosa accade però se la visita fiscale arriva proprio mentre si è intenti a farsi una doccia? Scopriamo tutto all’interno dell’articolo.

Visite fiscali: i casi nei quali “non è possibile il provvedimento”

La risposta viene direttamente dalla corte di cassazione, che ha stabilito che negli obblighi del dipendente di restare a casa e reperibile, non possa esistere quello di frenare le attività quotidiane come quella di farsi una doccia.

Quindi, un dipendente che non sente il campanello perché sotto la doccia non può essere sottoposto a sanzione disciplinare. Infatti questa condotta non rientra in quelle imputate dalla legge come l’obbligo di diligenza, buona fede e correttezza. Questo concetto è espresso concretamente nell’ordinanza n 22404/22 nella quale, la corte suprema si è espressa contro un datore di lavoro che, in secondo grado era stato condannato a ritirare il procedimento disciplinare adottato verso un suo dipendente che non aveva sentito il campanello all’atto della visita.

Ecco che le esigenze del vivere quotidiano come quella, appunto, di farsi una doccia, entrano tra la rosa delle giustificazioni atte ad evitare provvedimenti punitivi più pesanti per il dipendente sottoposto a visita. Non sono però altrettanto valide giustificazioni come: campanello rotto, scarso udito del dipendente, impossibilità, deambulazione etc..

Sentenza iniziale revocata, perché?

Quindi ricapitolando l’accaduto, in primo grado il datore di lavoro era stato condannato a revocare la sanzione disciplinare al dipendente, ed anche nel secondo grado di giudizio la cassazione ha aggiustato la sentenza, obbligando il datore di lavoro a sciogliere tutte le accuse a carico del lavoratore con questa motivazione: «l’obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore medesimo di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all’interno delle pareti domestiche».

A nulla è valso appunto il ricorso del datore di lavoro che riteneva la condotta del lavoratore sbagliata, perché così facendo ha infranto l’obbligo di reperibilità impedendo al medico di compiere il suo lavoro.

Se può interessarti, abbiamo parlato degli orari delle visite fiscali sia nel settore privato che di quello pubblico a questo indirizzo. Buona lettura!

Pietro Giordano

Appassionato di tutto ciò che è tech. Scienza e curiosità sono il mio pane quotidiano. Divoro libri a colazione e non disdegno di seguire le belle arti.

Articoli recenti

Quota 41: una rivoluzione per le pensioni? Cosa c’è da sapere

Quota 41: una rivoluzione per le pensioni? Cosa c'è da sapere  La riforma delle pensioni…

1 mese fa

Nuova iniziativa Sconto Bambini al Ristorante: Tutto quello che devi sapere

Nuova iniziativa Sconto Bambini al Ristorante: Tutto quello che devi sapere Nel seguente articolo andremo…

1 mese fa

Permessi 104 e Congedi Straordinari: una guida completa

Permessi 104 e Congedi Straordinari: una guida completa Nel seguente articolo andremo a chiarire i…

1 mese fa

100 lire Minerva: controlla le tue, una così vale migliaia di euro

100 lire Minerva: controlla le tue, una così vale migliaia di euro Oggi faremo un…

4 mesi fa

Canone Rai 2024: chi può non pagarlo?

Canone Rai 2024: chi può non pagarlo? Il canone Rai, ovvero il contributo per l'utilizzo…

4 mesi fa

Bonus Sostegno al Reddito per lavoratori disoccupati: guida completa e aggiornata (2024)

Bonus Sostegno al Reddito (SAR) per lavoratori disoccupati: guida completa e aggiornata (2024) Il Bonus…

4 mesi fa