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Superbonus: quali sono le sanzioni da pagare nel caso di errori nella fattura?

Superbonus: quali sono le sanzioni da pagare nel caso di errori nella fattura?

Superbonus 110%: nel caso di errori nelle fatture della cessione del credito sono previste delle sanzioni. Ecco i chiarimenti dell’AdE.

Superbonus: quali sono le sanzioni da pagare nel caso di errori nella fattura?

È bene verificare la natura del credito, che viene portato in compensazione: la sanzione è del trenta per cento nel caso di credito non spettante e del 200% per il credito inesistente. I chiarimenti sulla misura della sanzione sono stati forniti dall’amministrazione tributaria nella risposta all’Interpello n.348 del 14 giugno 2023. È inesistente il credito se manca integralmente o parzialmente il presupposto costitutivo. Scopriamo quali sono gli errori nella fattura della cessione del credito del superbonus e quali sono le sanzioni.

Errori nelle fatture della cessione del credito: i chiarimenti dell’AdE

Con la risposta all’Interpello n. 348 del 14 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti in merito alle sanzioni da versare nel caso di errori nelle fatture relative a spese che sono state oggetto di cessione del credito del Superbonus, tramite l’apposita comunicazione all’AdE.

A fornire utili chiarimenti è il caso di un’azienda che ha utilizzato i crediti derivanti dallo sconto in fattura relativi alle spese sostenute per gli interventi espletati nei confronti di un edificio condominiale. Nel dicembre 2021 e nel novembre 2022 l’impresa ha emesso due fatture verso un codice fiscale sbagliato. L’istante ha provveduto alla compensazione dell’ammontare ricevuto in data 16 febbraio 2022. Una volta riscontrato l’errore, è stata annullata l’operazione e sono state emesse due note di variazione in diminuzione a storno delle fatture errate. Successivamente è stata emessa una nuova comunicazione di scontistica in fattura per ciascuna tipologia di intervento.

Superbonus, qual è la sanzione da pagare?

L’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 stabilisce che la sanzione è pari:

  • al 200% nel caso di crediti inesistenti
  • al 30 per cento del credito utilizzato, nel caso di utilizzo di un’eccedenza superiore a quella spettante.

Ricordiamo che si dice inesistente il credito in relazione al quale manca il presupposto costitutivo: il credito non emerge dai dati finanziari, contabili e patrimoniali del contribuente. Il credito è inesistente in quanto non è riscontrabile con controlli automatizzati o formali. L’errore nell’indicazione del codice fiscale è considerato un errore sostanziale per il quale è consentito l’annullamento della comunicazione all’AdE. Le operazioni di rettifica hanno portato ad un nuovo credito.

 

 

Jacqueline

Redattrice, sezione Finanza, Tasse, Economia Laureata in Economia Aziendale e Strategia, Management e Controllo con 110 e Lode presso l'Università di Pisa. Perfezionamento in Management.

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