Reddito di Cittadinanza, ecco in quale caso si continua a percepirlo
Come auspicato dal governo Meloni si va verso l’abolizione del Reddito di Cittadinanza, che sarà sostituito dall’Assegno di Inclusione. Ecco in quale caso si potrà continuare a percepire il RdC oltre le sette mensilità.
Una volta ricevute le sette mensilità del Reddito di Cittadinanza 2023, l’erogazione del beneficio viene sospesa nei casi previsti dal Decreto Lavoro. In determinate casistiche e nel rispetto di determinati requisiti, i beneficiari del RdC possono continuare a percepire l’accredito. Ecco le istruzioni Inps da seguire per chi continua a percepire il Reddito di Cittadinanza oltre le sette mensilità.
Con il messaggio n. 3510 del 6 ottobre l’INPS ha fornito utili istruzioni per i beneficiari che possono continuare a percepire il Reddito di Cittadinanza oltre le sette mensilità. Come previsto dall’articolo 13, comma 5 del Decreto Lavoro il RdC è stato sospeso a partire dal mese di luglio per le famiglie che non sono in possesso dei requisiti necessari per continuare a percepirlo.
Il Reddito di Cittadinanza non è sospeso nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da disabili, minori, fragili, over 60 e percettori presi in carico dai Servizi sociali. Nel caso in cui la maturazione dei requisiti avvenga prima della settima mensilità, i beneficiari del RdC continueranno a percepire il sussidio senza alcuna interruzione senza necessità di ulteriori adempimenti.
Sono diverse le casistiche in cui i requisiti per fruire del Reddito di Cittadinanza maturino in un periodo successivo alla sospensione. Una nuova istanza deve essere presentata nel caso di maturazione del requisito successiva al primo mese di sospensione e nel caso di presentazione della DSU successiva alla sospensione.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui siano segnalate disabilità non indicate nella Dsu: in questa situazione sarà compito delle sedi Inps a verificare la presenza del verbale di invalidità negli archivi dell’Inps. Nel caso in cui la perdita dei requisiti sia successiva, la sospensione avviene dalla mensilità di fruizione in cui si è verificato l’evento. La ripresa dell’erogazione del RdC resta confermata nel caso in cui sia comunicato all’Inps entro il 31 ottobre 2023 tramite la piattaforma GePI.
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