Intestarsi un terreno altrui? Come funziona l’usucapione
Usucapione di un terreno: quali sono i presupposti necessari per acquisire la proprietà di un terreno altrui? Ecco cosa prevede la normativa codicistica di riferimento.
In giurisprudenza, si parla di usucapione: si tratta di un istituto giuridico che consente di acquisire la proprietà di un bene con il semplice utilizzo, senza necessità di stipulare un contratto. Il termine “usucapione” deriva dalla fusione di due termini “uso” e “capio”, ovvero “prendere in uso”. L’usucapione consenta di diventare proprietari di un bene senza bisogno di stipulare un contratto e senza bisogno di un accordo con il proprietario del bene. Grazie all’usucapione, colui che per almeno 20 anni ha utilizzato un bene altrui come se fosse il proprio, diviene il proprietario dello stesso.
Usucapione: come deve comportarsi il possessore/utilizzatore del bene
Il possesso e l’utilizzo del bene può essere in buona fede o in malafede. Per la normativa vigente non rileva il fatto che chi possiede il bene altrui sia consapevole di utilizzare qualcosa di cui non è proprietario. È rilevante per la disciplina codicistica che il possesso del bene non sia avvenuto tramite appropriazione indebita e in modo violento.
Per acquisire la proprietà di un terreno con l’usucapione, è necessario esserne entrati in possesso per almeno 20 anni. Oltre al possesso del terreno, è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:
L’usucapione scatta in automatico, ma è necessaria una Sentenza del giudice che accerti la sussistenza dei presupposti dell’usucapione e dichiari il passaggio di proprietà. È necessario presentare un’istanza al Tribunale di competenza, che esaminerà i documenti presentati e le prove fornite dal soggetto possessore. Prima della causa è necessario effettuare il tentativo di mediazione che consente di evitare il giudizio ed è sufficiente per l’iscrizione nei pubblici registri.
Il Legislatore è ben chiaro in merito all’usucapione di un terreno: gli Ermellini della Cassazione hanno previsto che non è sufficiente la semplice coltivazione.
“[…] la coltivazione da sola non esprime l’intento del coltivatore di possedere il bene […]”.
È quanto dal Tribunale di Latina.
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