Eredità con i debiti: bisogna restituire le donazioni ricevute in vita?
Nel caso in cui si stia affrontando una situazione di eredità con i debiti, è necessario chiedersi se si sia obbligati a restituire le donazioni ricevute in vita.
Si pensi al caso di un genitore che abbia donato ai figli metà immobile di sua proprietà: nel caso di decesso e di successione ereditaria con debiti, cosa succede all’immobile oggetto di donazione? I creditori del de cuius possono richiedere la restituzione delle donazioni fatte in vita dal defunto? Facciamo chiarezza.
Donazione: cosa succede quanto muore il donante?
Nel caso in cui si riceva una donazione da parte di un familiare, genitore o zio, che poi muore, essa non si annulla in automatico. Il donatario non è assolutamente obbligato a restituire l’oggetto della donazione, sia che si tratti di un bene immobiliare sia che si tratti di una somma di denaro. a questa regola sono previste alcune eccezioni.
Il donatario non è valida la regola applicabile agli eredi, che concorrono all’adempimento dei debiti contratti a seguito dell’accettazione dell’eredità. Ogni erede è tenuto a pagare il debito in proporzione alla quota della successione ereditaria.
Ciò implica che i creditori non possono richiedere alcun pagamento nei confronti del beneficiario della donazione. Gli eredi subentrano automaticamente ai debiti del de cuius una volta accettata l’eredità.
Il donatario potrebbe essere tenuto a restituire il bene oggetto di donazione nel caso in cui uno degli eredi legittimari (figli, coniuge, genitori del de cuius) ritenga di aver ricevuto una quota inferiore rispetto a quella riservata dalla normativa.
Nel caso in cui il creditore riesca a dimostrare che il de cuius si è spogliato del bene al fine di depauperare il proprio patrimonio. In questo caso, il creditore può agire esercitando l’azione revocatoria o azione pauliana.
L’azione revocatoria disciplinata dagli articoli 2901 ss. Codice Civile viene concessa al creditore per ottenere l’inefficacia degli atti con cui il debitore ha disposto del suo patrimonio a danno delle ragioni creditorie. L’azione revocatoria costringe il donatario a restituire il bene affinché sia oggetto di pignoramento dal creditore del de cuius.
L’azione pauliana può essere esperita solo in questi casi:
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