Economia

Come ottenere il bonus Renzi non versato sfruttando il 730

Come ottenere il bonus Renzi non versato sfruttando il 730

Se non hai ricevuto il bonus 100 o 80 euro in busta paga nell’anno 2021 devi sapere che quei soldi non sono persi, puoi recuperarli con la dichiarazione dei redditi 730/2022. Scopriamo insieme come fare.

Come ottenere il bonus Renzi non versato sfruttando il 730

Bonus Renzi 80 e 100 euro

Negli anni passati il Governo Renzi ha istituito un trattamento, chiamato Bonus Renzi poi convertito in trattamento integrativo, di 100 euro per tutti i lavoratori dipendenti. Questa somma viene riconosciuta mensilmente in busta paga in maniera continuativa. Nel dettaglio, il trattamento integrativo prevede che vengano riconosciuti mensilmente 100 euro (e non più 80 come prevedeva l’ex Bonus Renzi) per i redditi fino a 28 mila euro. Per chi invece percepisce un reddito superiore, è prevista la cosiddetta “ulteriore detrazione”, per un valore di massimo 80 euro che decresce progressivamente con l’aumentare del reddito, fino ad arrivare a zero oltre la soglia di 40 mila euro.

Attenzione perchè i soggetti definiti incapienti, ovvero coloro i quali hanno redditi esenti Irpef perchè non percepiscono redditi  superiori all’importo di 8.174 euro, non rientrano tra le persone che possono percepire il sussidio.

Come recuperare il bonus Renzi con il 730

Sono numerose le persone che, per ragioni oggettive o volontarie, non hanno beneficiato del bonus mensilmente. É il caso di colf, badanti o baby sitter, per le quali il datore di lavoro non opera come sostituto d’imposta. Ci sono anche quei lavoratori che, temendo di sforare il tetto dei 28mila euro, hanno richiesto la non applicazione del bonus.

Per entrambi i casi è possibile recuperare gli importi spettanti con la dichiarazione dei redditi 730/2022. Nella Sezione V del quadro C del modello 730/2022 c’è infatti lo spazio dedicato al trattamento integrativo. É qui che bisogna indicare i dati riportati nel CUD per attestare che non si è ricevuto l’importo integrativo. Nello specifico queste le operazioni che devono essere fatte, secondo indicazione dell’Agenzia delle Entrate:

Rigo C14 – Riduzione pressione fiscale – Colonna 1: (Codice)

Riportare il codice indicato nel punto 390 della Certificazione Unica 2022.

Nella Certificazione Unica è riportato:

  • il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta (punto 391 della Certificazione Unica 2022);
  • il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo ovvero pur avendolo riconosciuto, non ha provveduto ad erogarlo neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14.

Colonna 2 (Trattamento erogato)

Riportare l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta, indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2022. In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello 730 l’importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica.

Colonna 3 (Esenzione ricercatori e docenti)

Riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘2’. Se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BC per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota direddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3.

Colonna 4 (Esenzione Impatriati)

Riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice 4, 6, 8, 9 o 13 o 14. Se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BD o CQ o CR o CS o CT o CU. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportarela quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3.

Presenza di più Certificazioni

1) In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati:

  • nella colonna 1 va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 390. Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 390;
  • nella colonna 2 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 391 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati;
  • nella colonna 3 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘2’;
  • nella colonna 4 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘4’ o ’6’ o ‘8’ o ‘9’ o ‘13’ o ‘14’.

2) In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica, nelle colonne da 1 a 4 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 390, 391, 462 e 463). Nelle colonne 3 e 4 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio.

3) In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica, per la compilazione delle colonne da 1 a 4 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.

 

Adriano

Lettore onnivoro e disordinato. Giornalista di cronaca locale e di tutto un po'. Scrivere è come una droga, ma almeno per quello non ti arrestano.

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