Economia

Bonus garage 2022: ecco i casi in cui il credito d’imposta non verrà assolto

Bonus garage 2022: ecco i casi in cui il credito d’imposta non verrà assolto

Bonus garage. Che succede se si vende un posto auto e lo si ricompra entro un anno? Si ha diritto al credito d’imposta? Andiamo a scoprire tutti quei casi in cui questo bonus viene annullato.

Bonus garage 2022: ecco i casi in cui il credito d’imposta non verrà assolto

La risposta è no: anche se il garage è stato acquisito con i benefici “prima casa”, il cittadino non ha diritto al credito d’imposta.

La provvidenza infatti può riguardare solo un edificio che sia usato come abitazione principale, come l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in diverse sue pronunce.

Insomma, il contribuente non ha diritto alla misura prevista dall’articolo 7 della legge 448 del 1998.

Il motivo, come s’è anticipato, è che l’agevolazione deve riguardare un immobile che funge da abitazione principale.

In particolare l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato (…).”

L’amministrazione finanziaria chiarisce, ancora, che se l’immobile viene ceduto nell’arco dei 5 anni successivi all’acquisto, l’agevolazione decade.

Ma ci può essere un’eccezione. Se si compra un altro immobile da adibire a propria abitazione principale, la decadenza non opera. Però il riacquisto deve riguardare un altro immobile a uso di abitazione. In altre parole, il contribuente non ha diritto a nessun credito di imposta se la vendita e il riacquisto sono relativi a una pertinenza.

In una delle note di chiarimento dell’Agenzia delle Entrate si precisa in particolare: “Più precisamente, il comma 4 della nota II-bis precisa che l’acquisto deve riguardare un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Il legislatore ha, quindi, inteso agevolare concrete utilizzazioni di immobili acquistati come abitazione in relazione alle necessità della famiglia, e non meri progetti di future sistemazioni. (Corte di Cassazione 21 dicembre 1998, n. 12737)”

In definitiva il contribuente non ha diritto al credito d’imposta, il quale credito di imposta non può in ogni caso superare l’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA.

 

Adriano

Lettore onnivoro e disordinato. Giornalista di cronaca locale e di tutto un po'. Scrivere è come una droga, ma almeno per quello non ti arrestano.

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