Autodichiarazioni Aiuti statali: le risposte dell’Agenzia delle Entrate
Autodichiarazioni aiuti di Stato: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove FAQ, ovvero risposte a domande frequenti, con le nuove istruzioni sull’adempimento in scadenza il 30 novembre.
Dagli errori al calcolo dei massimali, dall’Amministrazione tributaria arrivano nuove istruzioni con le risposte a domande frequenti, pubblicate il 17 novembre. I principali chiarimenti forniti alle imprese e ai soggetti che hanno beneficiato di misure emergenziali previste dal Decreto Rilancio riguardano la flessibilità sulla modalità di restituzione di eventuali importi eccedenti e sull’obbligo per le Partite IVA cessate e termine unico per rettificare i dati inviati. Le FAQ sono le risposte a domande frequenti, che fanno luce su una serie di aspetti rilevanti.
In seguito alla proroga approvata a giugno, l’Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid deve essere inviata entro e non oltre il 30 novembre. In caso di errori o imprecisioni, è possibile procedere con un nuovo invio fino alla fine del mese di novembre 2022. Anche nel caso in cui si opti per il modello semplificato disponibile dal 27 ottobre scorso, è possibile applicare le stesse modalità e lo stesso termine.
Per le Partite IVA non più attive c’è l’obbligo di presentare l’autodichiarazione legata alla fruizione degli aiuti di Stato Covid. Se si tratta di Partite IVA societarie l’onere di presentare l’autocertificazione spetta al liquidatore oppure all’ultimo amministratore.
L’aggiornamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato da parte degli istituti finanziari fa emergere la presenza di aiuti statali Covid in misura superiore al limite degli 800.000 euro. La Commissione Europea ha già provveduto ad elevare il limite a 1.800.000 euro e rassicura sulla correttezza dell’aggiornamento in quando le agevolazioni che concorrono al limite sono solo quelle che rientrano nella classificazione 3.1 del Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato della Commissione Europea.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce:
“Per coloro che hanno fruito di almeno uno degli aiuti nel cd. “regime ombrello”, dunque, resta la facoltà di valutare la propria peculiare situazione tenendo conto anche della registrazione in RNA, SIAN e SIPA eventualmente già avvenuta da parte delle altre Amministrazioni concedenti e della concreta possibilità di restituire “l’altro aiuto” all’Amministrazione competente”.
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