Anticipo TFR: ecco quando si può ottenere e a quali condizioni
Ogni dipendente del settore pubblico e privato accantona, per legge, il TFR, trattamento di fine rapporto (o Trattamento di fine servizio in caso di dipendenti pubblici). Descritto in parole povere, il Tfr è un fondo che si cumula annualmente, calcolato sui diversi dati retributivi e che verrà riscosso dal dipendente alla cessazione del contratto di lavoro. Ma è possibile richiedere un anticipo di questa somma? Andiamo a scoprirlo nell’articolo di oggi.
Per legge, ogni dipendente può richiedere – in una sola occasione durante tutto il rapporto di lavoro – un anticipo del Tfr destinato, come si scriveva poc’anzi al termine del rapporto lavorativo, ma ciò è vincolato a determinati fattori che andremo ad analizzare nelle prossime righe. Naturalmente è inutile specificare che la somma richiesta andrà ad intaccare la somma destinata al termine del rapporto di lavoro.
Binogna inoltre fare una distinzione importante tra anticipo Tfr ed acconto Tfr, per quest’ultimo può esser fatta richiesta prima della liquidazione al termine del rapporto lavorativo, in questi casi non sono nescessari requisiti particolari.
Il lavoratore, per effettuare una corretta richiesta di anticipo Tfr all’azienda dovrà fornire alcune infornìmazioni corredate da relativa documentazione:
Ma non finisce qui, perché per poter fruire dell’anticipo è indispensabile aver maturato presso l’azienda almeno otto anni di servizio, ed in ogni caso, non si potrà superare il settanta per cento totale della cifra inerente al Tfr accumulato.
Per effettuare domanda di anticipo Tfr, è disponibile questa modulistica da scaricare e compilare, allegando un documento d’identità e tutto il resto della documentazione che abbiamo descritto precedentemente, in base alla tipologia di spesa per la quale stiamo chiedendo l’anticipo.
Purtroppo esistono casi dove la domanda di anticipo può essere rigettata. Ad esempio, se l’azienda risulta essere in crisi, può riservarsi di non accogliere la richiesta di anticipo Tfr, inoltre non vi è compatibilità con eventuali addebiti in busta paga come la cessione del quinto. Inoltre, se in azienda altri lavoratori hanno recentemente usufruito dell’anticipo, il datore può avvalersi di negare un ennesimo anticipo di Tfr.
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