Contratti energia: quando è possibile modificarli? I chiarimenti delle istituzioni
Si possono modificare unilateralmente i contratti di luce e gas? Con un comunicato congiunto, chiariscono un po’ di cose Arera e Agcom. I chiarimenti delle due autorità si sono resi necessari per via delle centinaia di segnalazioni degli utenti per centinaia di contratti ritoccati contra legem.
Contratti energia: quando è possibile modificarli? I chiarimenti delle istituzioni
Modifica dei contratti: Agcm e Arera chiariscono
Il decreto Aiuti bis, entrato in vigore il 10 agosto, ha congelato in via retroattiva le bollette già arrivate agli utenti e in via preventiva quelle che arriveranno fino ad aprile 2023. Il problema è questo, però, che alcuni fornitori hanno continuato a modificare unilateralmente i contratti di luce e gas e lo hanno fatto grazie a una normativa abbastanza confusa.
Quando si possono modificare i contratti
Il comunicato Agcm e Arera (Autorità garante della concorrenza e del mercato) chiarisce ora quali sono le condizioni alle quali è possibile modificare i contratti di luce e gas.
Intanto la cosa deve essere prevista da una clausola espressa contenuta nel contratto sottoscritto dall’utente: sono i casi in cui, durante il periodo di validità di un contratto di fornitura, il venditore decide di avvalersi, per giustificato motivo, di una clausola contrattuale nella quale sia prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente alcune condizioni.
Poiché si tratta di clausole che esplicitamente attribuiscono al venditore (alla parte più forte, cioè) la possibilità di variare unilateralmente le condizioni contrattuali che definiscono il prezzo, rientrano nell’ambito di previsione dell’art. 3 del decreto legge 115/22 (ovvero il dl Aiuti bis), il che dovrebbe voler dire che i prezzi devono rimanere fermi fino ad aprile 2023.
Le evoluzioni automatiche delle condizioni contrattuali comportano, invece:
un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore;
lo scadere o la riduzione di eventuali sconti;
il passaggio da un prezzo fisso a un prezzo variabile e viceversa.
Formalmente parlando, trattandosi di clausole sulle quali entrambi i contraenti hanno espresso il
loro consenso, non hanno carattere unilaterale e quindi non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del dl 115/2022. Ma è ovvio quale tra i due contraenti è il più forte e può imporre la sua volontà all’altro.
Poi ci sono le offerte placet, cioè rinnovi delle condizioni economiche. Il rinnovo, dice testualmente il comunicato Arera/Agcom, «è una fattispecie che, in linea teorica, non costituisce un’ipotesi di variazione unilaterale, in quanto consiste in attività volta a concludere un nuovo contratto alle medesime condizioni previste da quello in scadenza. Il rinnovo, peraltro, può essere variamente regolato nell’ambito di un contratto concluso tra le parti».