Compravendita casa: i casi in cui non va risarcito il venditore se salta l’atto preliminare
Non tutti sanno che quando si decide di acquistare casa sarebbe meglio esserne sicuri fino in fondo, perché l’indecisione potrebbe costarvi cara. Ci sono casi in cui purtroppo ci si rimette ancor prima di iniziare a ristrutturare un immobile o a goderne.
Compravendita casa: i casi in cui non va risarcito il venditore se salta l’atto preliminare
Quando acquistate casa il primo atto in assoluto che lega il venditore e l’acquirente è detto compromesso, stiamo parlando di un vero e proprio patto, e non sempre è facile tirarsi indietro senza conseguenze. Il compromesso infatti è un vero e proprio contratto preliminare che ha delle regole, e non sempre è facile uscirne indenni, sia se a tirarsi indietro all’ultimo sarà il compratore o il venditore.
Vediamo in maniera approfondita cosa accade in questi casi: si diventa proprietario di un immobile all’atto della firma dal notaio del cosiddetto rogito, il documento ufficiale per ritenersi possessore di casa propria. Ci sono però varie strade da percorrere quando si sceglie “in calcio d’angolo” di annullare il contratto preliminare. La soluzione migliore sarebbe quella di giungere ad un compromesso con la parte che non desidera più acquistare l’immobile, e magari mettere per iscritto che si rinuncia al compromesso e che l’altra parte non intende chiedere risarcimento.
Ma è molto difficile che una cosa simile avvenga consensualmente, perché chi vende è interessato alla vendita e non avrebbe nessun motivo per allontanare l’acquirente, soprattutto senza conseguenze, se all’ultimo ha scelto di non rilevare più di un immobile. Esistono altri metodi però che vanno ad annullare il compromesso, uno di questo può essere il vizio di forma, ossia, se all’interno dell’atto di impegno ad acquistare l’immobile i dati relativi al venditore o alla casa risultino errati, in questo caso, la cessione dell’immobile è ed ritenersi nulla. Altri vizi che possono rendere nullo l’acquisto sono:
- -se il contratto preliminare non è stato redatto in forma scritta
- -la mancata indicazione dei dati relativi alle concessioni edilizie
- -pendenze sulla casa di pignoramenti o ipoteca nascoste all’atto della vendita
- -la mancata agibilità della casa o la scoperta di abusi edilizi.
Un altro caso in cui non c’è il risarcimento per il compratore, è quando non sono stati rilasciati i permessi per costruire, entro una data successiva all’acquisto dell’immobile. Proprio in virtù di quest’ultimo caso, la Cassazione si è espressa in questo modo: la facoltà di recesso “deve essere sempre redatta in termini inequivoci, tali da non lasciare alcun dubbio circa la volontà dei contraenti di inserirla nel negozio da loro sottoscritto”. Nel caso in cui non fosse così, in genere accade che il risarcimento per il venditore sia calcolato come il doppio della caparra lasciata al momento dell’impegno.