Come rimediare a questo comune errore inerente al Bonus 110. | Circolare AE
Per beneficiare del bonus 110 in dichiarazione dei redditi, con visto di conformità, le spese per i lavori devono essere pagate con bonifico “parlante”. Ma che cosa succede se nella compilazione del bonifico il contribuente commette degli errori? C’è possibilità di rimediare o il bonus è perduto?
A queste domande ha risposto l’Agenzia delle entrate con una sua circolare esplicativa, la numero 28/E del 25 luglio 2022.
Come rimediare a questo comune errore inerente al Bonus 110. | Circolare AE
È ovvio che prima di tutto bisogna chiarire che cosa si intende con “bonifico parlante”.
È definibile in questo modo il bonifico che contiene questi elementi:
causale del versamento (si richiama la normativa sui lavori agevolati),
codice fiscale del beneficiario della detrazione;
numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è emesso,
numero e la data della fattura a cui il bonifico si riferisce.
Ora, l’ammontare indicato sul bonifico dovrà essere pari alle spese sostenute per i lavori ammessi al bonus 110, al netto dell’importo dei lavori per i quali il contribuente ha ottenuto lo sconto in fattura o la cessione del credito. È da rammentare che l’obbligo di compiere il pagamento attraverso bonifico non riguarda le imprese.
Detto ciò, il modello di bonifico adoperato per il bonus 110 deve essere il medesimo di quello usato per gli altri bonus di carattere edilizio. Nel senso che deve permettere alle banche o alle Poste di applicare la ritenuta d’acconto in capo all’impresa che riceve il pagamento e che al momento è pari all’8 per cento.
Oltre alla copia dei bonifici, il contribuente deve conservare, tra i vari documenti, la certificazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati, nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Ma come al solito in Italia, i documenti da tenere da conto non sono pochi: si calcola che siano 47: compratevi una cartelletta.
I rimedi in caso di bonifico errato
Ma tornando a noi, che succede i caso di errore nella compilazione del bonifico? Si può rimediare? A questo proposito la sullodata circolare ha messo nero su bianco che:
la incompleta compilazione del bonifico bancario/postale, che impedisca in maniera definitiva alle banche o alle Poste di applicare la ritenuta disposta non consente il riconoscimento della detrazione, salva “ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico in modo corretto”.
In concreto la soluzione è ripetere il pagamento facendosi restituire quanto versato in precedenza: questo mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati in maniera corretta i dati che sono necessari per applicare la suddetta ritenuta.
Però non sarà necessario ripetere il bonifico nel caso in cui non sia stato indicato il numero della fattura relativa ai lavori effettuati.
Non parrebbe infine estesa al superbonus la soluzione che permette di rimediare al bonifico errato con una attestazione resa dall’impresa di aver adeguatamente contabilizzato il corrispettivo ai fini della corretta tassazione del reddito.