Buoni fruttiferi postali prescritti: quando la legge permette la rimborsabilità?

Buoni fruttiferi postali prescritti: quando la legge permette la rimborsabilità?

Per il Giudice di Pace il sottoscrittore dei buoni fruttiferi postali che sono prescritti e senza foglio informativo possono avere diritto al rimborso, scopriamo tutto nelle righe a seguire.

Buoni fruttiferi postali prescritti: quando la legge permette la rimborsabilità?

La ragione sta nel fatto che il soggetto sottoscrittore non è posto nella condizione di conoscere la scadenza e le condizioni dei titoli fruttiferi postali. Negli ultimi anni abbiamo assistito a tante controversie legali e a tante vertenze che hanno visto condannare Poste Italiane SPA. Il gruppo postale deve rimborsare i Buoni Fruttiferi Postali, e i relativi interessi maturati, anche se è scaduto il decennio prescrizionale e se dimostra che, alla sottoscrizione, non gli è stato consegnato alcun foglio informativo analitico. Uno dei casi più eclatanti è il caso della recente condanna del Tribunale di Torino a rimborsare un buono da 5 milioni di lire. Ecco il caso e la condanna di Poste Italiane a risarcire.

Tribunale di Torino condannata a risarcire la risparmiatrice

Come riportato da Il Sole 24 Ore, il precedente può essere costituito dall’ultima Sentenza emessa dal Tribunale di Torino in merito alla questione del rimborso dei buoni fruttiferi postali della serie Q emessi dall’anno 1986 all’anno 1995. Una donna detentrice dei buoni fruttiferi postali della serie Q ha ottenuto il risarcimento pari a 65.000 euro, in luogo dei 28.000 euro offerti da Poste Italiane. Il gruppo postale adesso dovrà rimborsare 37mila euro di più.

La risparmiatrice aveva sottoscritto il buono fruttifero postale nell’anno 1989 con l’importo pari a 5 milioni di lire. L’intermediario postale ha utilizzato per l’emissione dei titoli fruttiferi della serie Q i form della serie P. Il gruppo postale apponeva sul titolo l’etichetta con indicati i nuovi rendimenti spettanti, ma riguardavano solamente il primo ventennio.

Secondo l’intermediario postale si devono applicare i nuovi tassi di interesse più bassi, mentre secondo il Giudice di Pace, il calcolo deve essere fatto seguendo le indicazioni disponibili sul titolo fruttifero postale. È necessario tutelare la buona fede del soggetto sottoscrittore/risparmiatore che al momento della sottoscrizione del buono era a conoscenza delle indicazioni stampigliate sul titolo.

Poste Italiane condannata a risarcire la risparmiatrice

Il Tribunale di Torino ha deciso di riconoscere alla risparmiatrice gli interessi indicati sul titolo cartaceo e non quelli previsti da Poste Italiane per la Serie Q. Il Tribunale di Torino ha ricalcolato gli interessi e ha riconosciuto alla risparmiatrice un rimborso pari a 65.000 euro.

 

 

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