Bonus energia imprese, compensazione al 30 giugno 2023 per i crediti del 2° semestre.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aiuti quater, sono confermate le novità riguardo al bonus energia per le imprese. In primis si estende il credito d’imposta già previsto per ottobre e novembre anche a dicembre 2022.
Bonus energia imprese: attenzione a questa scadenza per i crediti d’imposta
Bonus energia alle imprese: compensazione al 30 giugno del prossimo anno per i crediti del 2° semestre
Più nel dettaglio sono riconosciuti questi crediti:
per le piccole imprese con contatori della luce di potenza pari o maggiore a quattro kilowatt e mezzo si riconosce un credito d’imposta del 30 per cento della spesa per la bolletta elettrica;
per le imprese cosiddette “energivore” (sia in termini di corrente elettrica che di gas) il credito d’imposta è stabilito al quaranta per cento delle spese affrontate.
Queste facilitazioni si possono usare in compensazione entro scadenze differenti, a seconda del periodo in cui i crediti d’imposta sono maturati.
Per le agevolazioni che riguardano le spese fatte fino al secondo trimestre 2022, il termine che bisogna tenere a mente è il 31 dicembre.
Si va più in là, invece, per i crediti d’imposta maturati nel periodo dal terzo al quarto trimestre di quest’anno. Per questi crediti la compensazione si può far valere entro il 30 giugno 2023.
Bonus energia imprese, cessione del credito e comunicazione alle Entrate
I crediti si possono compensare, certo, ma si possono anche cedere: da questo punto di vista trovano conferma le regole previste dal Decreto Rilancio.
Per coloro ai quali viene ceduto il credito, il ricorso al bonus energia per le imprese avviene secondo le stesse modalità con le quali ne avrebbero beneficiato i cedenti. Pertanto valgono anche le stesse scadenze per la compensazione che abbiamo rammentato sopra.
Degli importi maturati nel 2022 deve essere dato avviso alla Agenzia delle Entrate per mezzo di apposita comunicazione (questo va fatto entro la scadenza del 16 marzo 2023). Se non si rispetta questo termine, si decade dal diritto al credito di imposta non ancora fruito.